Art. 2384 c.c.
Poteri di rappresentanza
[1]Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina e' generale.
[2]Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva