Art. 2389 c.c.Compensi degli amministratori

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[1]I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

[2]La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita' dell'atto costitutivo e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2389 · fonte su Normattiva