Art. 2389 c.c. — Compensi degli amministratori
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[1]I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.
[2]La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita' dell'atto costitutivo e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva