Art. 2393-bis c.c.
Azione sociale di responsabilita' esercitata dai soci
[1]L'azione sociale di responsabilita' puo' essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
[2]Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente puo' essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
[3]La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione e' ad essa notificato anche in persona del presidente ((dell'organo di controllo)).
[4]I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o piu' rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
[5]In caso di accoglimento della domanda, la societa' rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
[6]I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della societa'.
[7]Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva