Art. 2396-bis c.c.
Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali
[1]I direttori generali non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori, o direttori generali in societa' concorrenti, salvo specifica autorizzazione della societa' e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunita' di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
[2]I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva