Art. 2396-decies c.c.
Amministratori
L'amministrazione e' affidata a uno o piu' amministratori, nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva