Art. 2398 c.c. — Presidenza del collegio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 29 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →
La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio piu' revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci e' iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 29 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva