Art. 2405 c.c.
Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
[1]I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
[2]I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva