Art. 2409-bis c.c. — Revisione legale dei conti
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[1]((La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
[2]Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro)).
Testo vigente dal 7 aprile 2010 al 29 aprile 2026 · versione 228 su Normattiva