Art. 2409-septiesdecies c.c. — Consiglio di amministrazione
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[1]La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
[2]Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati.
[3]((Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'.))
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 29 aprile 2026 · versione 194 su Normattiva