Art. 241 c.c.
Prova in giudizio
((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva