Art. 2414 c.c.
Contenuto delle obbligazioni
I titoli obbligazionari devono indicare:
- 1)la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta;
- 2)il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- 3)la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
- 4)l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
- 5)le eventuali garanzie da cui sono assistiti. ((6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.))
Testo vigente dal 29 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 179 su Normattiva