Art. 2416 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
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[1]Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
[2]Ciascun obbligazionista puo' impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge, a norma degli articoli 2377 e 2378.
[3]L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva