Art. 2419 c.c. — Azione individuale degli obbligazionisti
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Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva