Art. 2419 c.c. — Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva