Art. 2420 c.c.
Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva