Art. 2423-bis c.c.Principi di redazione del bilancio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →

[1]Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  • 1)la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita', nonche' tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
  • 2)si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  • 3)si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  • 4)si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  • 5)gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • 6)i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

[2]Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2016 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2423bis · fonte su Normattiva