Art. 2423-bis c.c. — Principi di redazione del bilancio
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[1]Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
- 1)la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita', nonche' tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 2)si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3)si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4)si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5)gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6)i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
[2]Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2016 · versione 177 su Normattiva