Art. 2423-bis c.c.Principi di redazione del bilancio

[1]Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  • 1)la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'((...)); 246 ((1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto)); 246
  • 2)si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  • 3)si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  • 4)si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  • 5)gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • 6)i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

[2]Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

246

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016, tuttora in vigore · versione 277 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2423bis · fonte su Normattiva