Art. 2424 c.c. — Contenuto dello stato patrimoniale
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[1]Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. ATTIVO:
- A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
- B)Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali:
- 1)costi di impianto e di ampliamento;
- 2)costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
- 3)diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4)concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5)avviamento;
- 6)immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7)altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali:
- 1)terreni e fabbricati;
- 2)impianti e macchinario;
- 3)attrezzature industriali e commerciali;
- 4)altri beni;
- 5)immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
- 1)partecipazioni in:
- a)imprese controllate;
- b)imprese collegate;
- c)altre imprese;
- 2)crediti:
- a)verso imprese controllate;
- b)verso imprese collegate;
- c)verso controllanti;
- d)verso altri;
- 3)altri titoli;
- 4)azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B);
- C)Attivo circolante: I - Rimanenze:
- 1)materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2)prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3)lavori in corso su ordinazione;
- 4)prodotti finiti e merci;
- 5)acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
- 1)verso clienti;
- 2)verso imprese controllate;
- 3)verso imprese collegate;
- 4)verso controllanti;
- 5)verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
- 1)partecipazioni in imprese controllate;
- 2)partecipazioni in imprese collegate;
- 3)altre partecipazioni;
- 4)azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
- 5)altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide:
- 1)depositi bancari e postali;
- 2)assegni;
- 3)danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C).
- D)Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO:
- A)Patrimonio netto: I - Capitale. u' II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale.
- B)Fondi per rischi e oneri:
- 1)per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2)per imposte;
- 3)altri. Totale.
- C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
- D)Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
- 1)obbligazioni;
- 2)obbligazioni convertibili;
- 3)debiti verso banche;
- 4)debiti verso altri finanziatori;
- 5)acconti;
- 6)debiti verso fornitori;
- 7)debiti rappresentati da titoli di credito;
- 8)debiti verso imprese controllate;
- 9)debiti verso imprese collegate;
- 10)debiti verso controllanti;
- 11)debiti tributari;
- 12)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 13)altri debiti. Totale.
- E)Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
[2]Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
[3]In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie pre- state direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Testo vigente dal 2 maggio 1991 al 10 giugno 1994 · versione 94 su Normattiva