Art. 2428 c.c.Relazione sulla gestione

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[1]Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori ((contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della gestione)), nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti ((, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e' esposta)). 174 ((L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica della societa', comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.))174

[2]Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

  • 1)le attivita' di ricerca e di sviluppo;
  • 2)i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  • 3)il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
  • 4)il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
  • 5)i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  • 6)l'evoluzione prevedibile della gestione.
  • 6-bis)in relazione all'uso da parte della societa' di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
  • a)gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  • b)l'esposizione della societa' al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

[3]Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

[4]Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societa'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32

174

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 12 aprile 2007 al 24 novembre 2007 · versione 204 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2428 · fonte su Normattiva