Art. 2434-bis c.c.Invalidita' della deliberazione di approvazione del bilancio

[1]Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che e' avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

[2]La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui ((il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi)) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

[3]Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidita' di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Testo vigente dal 7 aprile 2010, tuttora in vigore · versione 228 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2434bis · fonte su Normattiva