Art. 2438 c.c.
Aumento di capitale
[1]Un aumento di capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
[2]In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva