Art. 2442 c.c.
Passaggio di riserve a capitale
[1]L'assemblea puo' aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
[2]In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gia' possedute.
[3]L'aumento di capitale puo' attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva