Art. 2443 c.c.Delega agli amministratori

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[1]L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare determinato, per il periodo massimo di un anno dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese.

[2]Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo durante la vita della societa', per il periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione.

[3]La deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2443 · fonte su Normattiva