Art. 2447-quater c.c.
Pubblicita' della costituzione del patrimonio destinato
[1]La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
[2]Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva