Art. 2455 c.c. — Soci accomandatari
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Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono essere depositate presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva