Art. 2457 c.c.
Sostituzione degli amministratori
[1]L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
[2]Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva