Art. 2460 c.c.
Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa' per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva