Anche indipendentemente dalla presente riforma della società per azioni, che richiede per questa il limite minimo di un milione di capitale, il bisogno di introdurre accanto alla società per azioni un tipo più semplice di società a responsabilità limitata, senza circolazione di azioni, è da tempo un bisogno maturo. Questo bisogno era già stato intuito dal codice di commercio del 1882, che aveva a tale scopo configurato, accanto all'anonima per azioni, l'anonima per quote. Ma l'identità della disciplina tra le due forme di anonima nel sistema del codice di commercio aveva reso sterile tale soluzione. Il movimento legislativo verso un tipo autonomo di società a garanzia limitata è partito dalla Germania con la legge 20 aprile 1892 e si è gradualmente esteso a quasi tutti gli Stati europei. Da noi la società a responsabilità limitata, ereditata nella Venezia Giulia e Tridentina secondo la legge austriaca 6 marzo 1906, è stata transitoriamente conservata anche dopo l'unificazione legislativa con R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, il che ha dato luogo ad un'esperienza per noi particolarmente interessante. Nel decennio 1931-1940 si sono infatti costituite nel distretto della corte di appello della Venezia Giulia 382 società a garanzia limitata, nella circoscrizione della corte di appello di Trento 253, in quella della sezione di Fiume 23. La società a garanzia limitata veniva altresì inserita in tutti i progetti di riforma del codice di commercio del 1921, del 1925, del 1940, che promossero un largo movimento di studi e di critica sull'argomento. Ogni superstite dubbio sull'opportunità di introdurre il nuovo tipo di società nella presente riforma è venuto comunque a cadere di fronte all'impostazione della presente riforma in materia di società per azioni. Statuito per la società per azioni il limite minimo di un milione di capitale, non poteva far difetto per le imprese di minori dimensioni un tipo di società, che permettesse loro di godere ugualmente il beneficio della responsabilità limitata, indipendentemente dalla forma azionaria. A ciò precisamente provvede il capo VII del titolo V di questo libro. La nuova forma sociale, mentre è particolarmente destinata a sostituire le piccole anonime, non è però necessariamente vincolata ad operare solo in tale campo, non essendo fissato alcun limite massimo di capitale. Essa potrà cioè anche prestarsi per imprese di dimensioni maggiori tutte le volte che si voglia contenere la responsabilità dei soci nei limiti dei conferimenti e nello stesso tempo assicurare con legami più stretti l'attività dei soci alla società, consentendo di riguardare le loro persone non più in funzione del loro apporto di capitali, ma altresì in funzione della fiducia che ispirano i loro nomi e la loro attività, così nei rapporti interni come di fronte ai terzi. In relazione alle diverse esigenze lo schema di società tracciato dalla legge resta sufficientemente elastico: il codice lascia infatti alla società a responsabilità limitata la possibilità di avere un piccolo o un grande numero di soci, un piccolo o un grande capitale, amministratori soci o (se l'atto costitutivo lo ammette) non soci, un controllo sindacale o, in mancanza, un controllo diretto dei soci, quote alienabili o (per clausola dell'atto costitutivo) più o meno rigidamente vincolate alle persone. Così la nostra legislazione crea un tipo di società a responsabilità limitata con lineamenti suoi propri rispetto ai diversi modelli delle legislazioni straniere. A contenere fin dove possibile il pericolo di amministrazioni poco caute sotto l'usbergo della responsabilità limitata, il codice opportunamente provvede sia estendendo alla società a responsabilità limitata le norme rigorose già dettate per la società per azioni riguardo alla valutazione degli apporti, sia prevenendo il credito con forme di pubblicità che gli siano di sicuro avvertimento nei suoi investimenti, sia rafforzando la responsabilità degli organi sociali con sanzioni civili, cui servono di rincalzo quelle di carattere penale dettate nel titolo XI di questo libro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1004