Art. 247 c.c.Legittimazione passiva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]L'azione e' proposta contro il figlio, se e' maggiore d'eta', e, se e' minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio e' promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato l'azione e' proposta contro il figlio assistito da un curatore parimenti nominato dal tribunale.

[2]Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madre.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art247 · fonte su Normattiva