Art. 2471 c.c.
Espropriazione della partecipazione
[1]La partecipazione puo' formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla societa' e successiva iscrizione nel registro delle imprese. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
[2]L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla societa' a cura del creditore.
[3]Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societa' non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e' priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
[4]Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
Testo vigente dal 30 marzo 2009, tuttora in vigore · versione 215 su Normattiva