Art. 2474 c.c.Operazioni sulle proprie partecipazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

[2]Le quote di conferimento dei soci ((relative alle societa' di nuova costituzione)) possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

[3]Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.

[4]Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro. 113

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

113

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2004 · versione 167 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2474 · fonte su Normattiva