Art. 2478-bis c.c. — Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 2009 al 1 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →
[1]Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso e' presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
[2]Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio ((deve essere depositata)) presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato ((...)).
[3]La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
[4]Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
[5]Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a ((ripartizione)) degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
[6]Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Testo vigente dal 30 marzo 2009 al 1 gennaio 2016 · versione 215 su Normattiva