Art. 2481 c.c.
Aumento di capitale
[1]L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalita' di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
[2]La decisione di aumentare il capitale sociale non puo' essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva