Si è perciò disposto che la trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata abbia luogo per effetto di una semplice deliberazione dei soci; ma che questa deliberazione debba assumere la forma dell'atto pubblico, prescritta per la costituzione di tali società e contenere tutte le indicazioni che la legge impone per tale atto (art. 2498). Naturalmente dovranno anche osservarsi, quando ne sia il caso, le disposizioni relative al minimo di capitale e alle eventuali autorizzazioni richieste dalle leggi speciali. Ad evitare che, a seguito di trasformazione, si possa avere una supervalutazione del capitale della società trasformata, idonea a trarre in inganno i creditori e i soci futuri, si è prescritto, come per i conferimenti in natura nelle società per azioni e a responsabilità limitata, che la deliberazione di trasformazione sia accompagnata da una relazione di stima redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale, la quale dovrà riferirsi all'intero patrimonio della società che si trasforma, assimilato ad un unico conferimento in natura. La deliberazione di trasformazione è soggetta all'omologazione del tribunale per l'iscrizione nel registro delle imprese con la quale soltanto, secondo il sistema adottato nel nuovo codice, la società acquista la personalità giuridica, se non l'aveva (art. 2498, ultimo comma). Ad evitare che l'assunzione di una forma sociale che comporta la limitazione della garanzia dei creditori al solo patrimonio della società si risolva in un danno per i creditori stessi, che vengono a perdere la garanzia sussidiaria dell'intero patrimonio personale di tutti i soci o di alcuni di essi, è stato preso in esame il sistema dell'opposizione facoltativa dei creditori, da promuovere entro un certo termine dalla pubblicazione della deliberazione, sistema già vigente per la riduzione del capitale e per la fusione. Questo sistema però non è stato accolto, considerando che i creditori sociali non hanno obbligo di seguire le iscrizioni nel registro delle imprese e che non è equo costringerli a sostenere le spese e l'onere di un giudizio per conservare il loro diritto. Si è affermato invece il principio di massima, già riconosciuto dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza, che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla loro responsabilità personale per le obbligazioni anteriori. Si è tuttavia cercato di facilitare la loro liberazione, e con essa la trasformazione della società, sia riconoscendo tale liberazione quando i creditori abbiano accordato espressamente il loro consenso alla trasformazione stessa, sia istituendo una presunzione di consenso per il semplice silenzio dei creditori, protratto per trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di trasformazione, da farsi a cura della società (art. 2499). Non sono sembrate necessarie disposizioni speciali per le trasformazioni in senso inverso, che aumentano le garanzie dei creditori, con l'aggiungere una responsabilità sussidiaria che prima mancava; nè per quelle trasformazioni che lasciano inalterate le garanzie preesistenti, quale la trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni o viceversa. Si è anche disposto, ad evitare ingiuste sperequazioni tra i soci nel caso di trasformazione di società di altro tipo in società per azioni o in accomandita per azioni, che ciascun socio abbia diritto a che il numero delle azioni assegnategli sia proporzionale al valore della sua quota sociale, computato secondo l'ultimo bilancio approvato (art. 2500). Per il caso infine di trasformazione di società di altro tipo nel nuovo tipo di società a responsabilità limitata va naturalmente osservata la disposizione relativa all'ammontare delle singole quote di conferimento ed alla loro eventuale integrazione in caso di deficienza (art. 2474).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1022