Art. 31 — Trasformazioni e fusioni
Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni, le relative modifiche statutarie nonche' le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
- a)in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
- b)in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter. Si applicano gli articoli 56 e 57.
Testo vigente dal 26 marzo 2015, tuttora in vigore · versione 72 su Normattiva