Art. 25 c.c.
Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
[1]L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
[2]L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
[3]Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva