Art. 2501 c.c.
Forme di fusione
[1]La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.
[2]La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva