Art. 2501-quinquies c.c. — Relazione dell'organo amministrativo
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[1]L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
[2]La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 18 agosto 2012 · versione 177 su Normattiva