Art. 2501-sexies c.c. — Relazione degli esperti
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[1]Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata:
- 1)il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;
- 2)i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;
- 3)le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-ter.
[2]I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004 · versione 91 su Normattiva