Art. 2501-sexies c.c.Relazione degli esperti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata:

  • 1)il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;
  • 2)i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;
  • 3)le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-ter.

[2]I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2501sexies · fonte su Normattiva