Art. 2503-bis c.c. — Obbligazioni
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[1]I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
[2]Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.
[3]Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.
Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 9 dicembre 2000 · versione 91 su Normattiva