Art. 2504-quater c.c. — Invalidita' della fusione
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[1]Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.
[2]Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004 · versione 91 su Normattiva