Art. 2504-ter c.c.
Divieto di assegnazione di azioni o quote
[1]La societa' che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona, dalle societa' medesime.
[2]La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa' incorporante.
Testo vigente dal 7 febbraio 1991, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva