Art. 2509-bis c.c.
Responsabilita' in caso di inosservanza delle formalita'
Fino all'adempimento delle formalita' sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa' rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva