Art. 251 c.c.
Autorizzazione al riconoscimento
[1]Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
[2]Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal ((giudice)).
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva