Art. 2515 c.c.Denominazione sociale

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[1]La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa.

[2]L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.

[3]Le societa' cooperative a mutualita' prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualita' prevalente.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 15 agosto 2009 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2515 · fonte su Normattiva