Art. 2517 c.c.Enti mutualistici

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Le societa' cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre societa' cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2517 · fonte su Normattiva