Art. 2520 c.c.
Leggi speciali
[1]Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
[2]La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva