Art. 2521 c.c.
Atto costitutivo
[1]((La societa' deve costituirsi per atto pubblico.
[2]L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attivita' mutualistica e puo' prevedere che la societa' svolga la propria attivita' anche con terzi.
[3]L'atto costitutivo deve indicare:
- 1)il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2)la denominazione, e il comune ove e' posta la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
- 3)la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4)la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5)il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6)i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7)le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8)le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9)le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10)il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
- 11)il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12)la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13)l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societa'.
[4]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.
[5]I rapporti tra la societa' e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
113Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva