Art. 2524 c.c.
Variabilita' del capitale
[1]Il capitale sociale non e' determinato in un ammontare prestabilito.
[2]Nelle societa' cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.
[3]La societa' puo' deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.
[4]L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo' essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva