Art. 2533 c.c.
Esclusione del socio
[1]L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, puo' aver luogo:
- 1)nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 2)per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3)per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';
- 4)nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5)nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.
[2]L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
[3]Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
[4]Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva